Art. 5.
(Corsi di aggiornamento).

      1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire appositi corsi di aggiornamento riguardanti la prevenzione dei reati, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
      2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti e organizzati dalle Forze dell'ordine, di intesa con le associazioni di categoria dei portieri e dei custodi degli immobili.